SI COMUNICA CHE IL 10 AGOSTO 2026 E' STATO DICHIARATO DA REGIONE LOMBARDIA LO STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO CON DECORRENZA IMMEDIATA SINO AD AVVENUTA REVOCA.
Pertanto, in ottemperanza a quanto sopra:
per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
per l’individuazione dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori si rimanda al PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2025 - 2028, in particolare alle Sezioni 5.4 e 6.4;
In sintesi, “Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi all’aperto, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio”.
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